L'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile, operativa a decorrere dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, mantiene l'obbligo di utilizzare le mascherine FFp2 in due contesti:
1) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
- autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
- autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
2) spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
È obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
L’ordinanza firmata il 28 aprile 2022 dal Ministro della Salute Roberto Speranza non prevede alcuna disposizione per quanto riguarda l’utilizzo del green pass. Di conseguenza restano valide le indicazioni della norma attualmente in vigore (decreto n. 24 di marzo 2022) che prevede la certificazione verde fino al 30 aprile.
Dal 1° maggio, dunque, non si utilizzerà più il green pass, sia quello base sia il rafforzato.
A partire da questa data cadrà l’obbligo di mostrare la certificazione verde base sul posto di lavoro, per mangiare in bar e ristoranti, per salire sui mezzi di trasporto, per assistere a spettacoli all’aperto e per partecipare ai concorsi pubblici.
L’obbligo di super green pass resta solamente per entrare negli ospedali e nelle RSA, qui sarà necessario fino al 31 dicembre 2022. La certificazione base sarà necessaria per viaggiare all’estero.