Precisazioni, istruzioni e modulistica per le famiglie interessate
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge 185/2008 come manovra a sostegno dele famiglie.
A quanto ammonta il bonus
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso (ulteriori spiegazioni in caso di presenza di handicap in famiglia sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
- 200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.
- 300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
- 450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.
- 500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.
- 1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro.
- 1.000 euro, per il nucleo familiare in cui “vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.”
Come si calcola il reddito
Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:
- da lavoro dipendente
- redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)
- lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);
- redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.
Redditi e nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008. Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.
A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.
- Al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.
- direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.
Per maggiori informazioni collegarsi al sito dell'Agenzia delle entrate al seguente link:
http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Comunicazioni+e+domande/Bonus+famiglia